PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In conformità alla programmazione nazionale e regionale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Governo recepisce attraverso il Ministero dei trasporti, la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, d'intesa con le regioni, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte relative a progetti di interesse nazionale, per ciascuna delle macro aree, come definite e approvate dal Piano della logistica di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 44/06 del 22 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006, concepite nella logica di sistema e di rete, da attuare entro il triennio successivo. Entro il 1o gennaio dell'anno successivo il Governo, attraverso il Ministero dei trasporti e la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, promuove intese istituzionali con le regioni appartenenti alle singole macro aree e sottopone alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il quadro organico dei progetti, in cui sono espressamente indicati gli interventi che rivestono i connotati previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Le regioni interessate, entro novanta giorni, oltre a formulare suggerimenti e osservazioni, devono provvedere, attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'ottenimento di tutti i pareri e di tutte le approvazioni di carattere urbanistico e ambientale che rientrano nella sfera regionale. Entro il 30 aprile il Governo sottopone alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

 

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province autonome di Trento e di Bolzano il quadro organico dei progetti che costituiscono il sistema a rete e, recepito l'apposito parere, lo inserisce nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).
      2. Il Governo inserisce il quadro organico dei progetti di cui al comma 1 nel disegno di legge finanziaria e il CIPE definisce il quadro delle fonti e degli impieghi dei relativi finanziamenti esplicitando le forme di coinvolgimento pubblico nella realizzazione dei progetti, per ciascuna macro area, in modo da consentire l'attivazione di quanto previsto dall'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
      3. I progetti di cui al comma 1 inseriti nella legge finanziaria attivano automaticamente quanto previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Gli interventi ricadenti sotto la competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, sono monitorati trimestralmente dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica al fine di verificare la stretta coerenza tra il programma dei lavori e l'avanzamento degli stessi da parte dei singoli soggetti attuatori. In caso di ritardi o di rallentamenti sono attivate le procedure di verifica e di controllo da parte degli organismi competenti.
      4. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica fornisce il proprio supporto alle politiche per il potenziamento dell'intermodalità e del combinato terrestre e marittimo attraverso programmi triennali di intervento da inserire nel DPEF.